TEC
Condizioni d vendita, di fornitura e di pagamento
1. Generale
1.1 Per tutte le forniture e i servizi prestati (in seguito solo forniture), anche in futuro, hanno validità esclusiva le seguenti condizioni, fatta eccezione per il caso in cui sia stato stabilito diversamente per iscritto.
1.2 I termini e le condizioni del cliente del venditore sono valide solamente se accettate per iscritto dal venditore.
2. Offerte
2.1 Tutte le offerte e i prezzi di listino possono essere soggetti a modifiche.
2.2 I contratti entrano in vigore solamente in seguito alla conferma d'ordine scritta o alla fornitura del venditore. Ordini trasmessi oralmente e accordi, seppur presi con rappresentanti e dipendenti del settore vendite, necessitano della conferma scritta del venditore.
2.3 Le immagini, i disegni e le indicazioni di colore, peso e dimensioni appartenenti all'offerta rappresentano solamente dati il più vicino possibile alla realtà, a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti.
3. Affidabilità creditizia
3.1 Un presupposto per l'accettazione di un ordine è l'affidabilità creditizia dell'acquirente.
3.2 Nel caso in cui questa condizione non sia soddisfatta al momento della conclusione del contratto o venga a mancare successivamente, il venditore gode del diritto di recedere dal contratto o di richiedere un pagamento immediato, anche in caso in di cambio.
3.3 Un'affidabilità creditizia carente può essere ad esempio supposta se l'acquirente è in ritardo con un pagamento precedente nei confronti del venditore.
4. Prezzi
4.1 I prezzi del venditore sono da intendersi al netto dell'IVA.
4.2 Nel caso di termini di consegna superiori a due mesi, il venditore ha il diritto di aumentare o ridurre i prezzi pattuiti se in seguito alla conclusione del contratto si sono riscontrate oscillazioni rilevanti dei costi del lavoro, dei materiali, dell'energia e delle materie prime e se il venditore non possa essere ritenuto responsabile di tali oscillazioni.
5. Consegna, tempi di consegna
5.1 Il termine di consegna ha inizio a partire dal ricevimento della conferma d'ordine, ma non prima del chiarimento di tutti i dettagli dello svolgimento dell'ordine e delle questioni tecniche, così come il pagamento dell'acconto concordato.
5.2 Una corretta e puntuale fornitura da parte dei nostri fornitori rappresenta il presupposto fondamentale della consegna.
5.3 Eventi imprevisti, inevitabili e al di fuori della sfera di responsabilità del venditore (ad esempio cause di forza maggiore, scioperi o serrate, guasti, difficoltà nell'ambito dell'approvvigionamento di materiali ed energia, ritardi dei mezzi di trasporto, carenza di forza lavoro, energia o materie prime, misure adottate da autorità o difficoltà nell'ottenimento di autorizzazioni, in particolar modo licenze di importazione ed esportazione) possono ritardare il termine di consegna conseguentemente alla durata dell'imprevisto e delle sue conseguenze. Questo è valido anche nel caso in cui l'impedimento colpisca un fornitore a monte del venditore o si verifichi nel corso di un ritardo già esistente. Nel caso in cui l'impedimento non fosse solamente di durata temporanea, entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto. Qualsiasi richiesta di risarcimento danni è esclusa per i casi sopracitati.
5.4 Nel caso di un eventuale ritardo di consegna, presupposto che questo non sia doloso o dovuto a negligenza grave, la responsabilità del venditore nel caso di semplice negligenza corrisponde allo 0,5% per settimana completa di ritardo, ma limitata a un massimo del 5% del valore netto di fatturazione della parte della fornitura interessata dal ritardo. La richiesta di risarcimento danni contro la prestazione ai sensi della cif. 11 non viene pregiudicata. L'acquirente informa il venditore, al più tardi al momento della conclusione del contratto, circa eventuali penalità contrattuali valide nei confronti dei suoi acquirenti.
6. Imballaggio
Gli imballaggi devono essere ritirati dal venditore presso la sua sede legale entro i regolari orari di lavoro. Il venditore si fa carico dei costi per la spedizione di ritorno e per lo smaltimento. Gli imballaggi devono essere restituiti puliti, privi di qualsiasi corpo estraneo e suddivisi per tipologia.
7. Spedizione, trasferimento del rischio, consegne parziali
7.1 La spedizione avviene, se non altrimenti concordato, a spese dell'acquirente.
7.2 Il rischio viene trasferito all'acquirente con la messa a disposizione della merce per la spedizione, anche nel caso in cui sia stata concordata una spedizione porto franco. Il venditore non é tenuto a garantire un'assicurazione di trasporto.
7.3 Le consegne parziali sono ammesse, se ragionevoli per l'acquirente, e vengono calcolate singolarmente.
8. Pagamento
8.1 Le fatture, se non altrimenti concordato, devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza deduzioni.
8.2 I pagamenti sono da considerarsi validi solamente quando il venditore può disporne liberamente presso la propria banca.
8.3 In caso di ritardo di pagamento dal parte dell'acquirente, divengono esigibili tutti gli obblighi di pagamento derivanti dal legame commerciale con il venditore, cambiali incluse.
8.4 Nel caso in cui non venisse rispettato il termine di pagamento (30 giorni), possono essere conteggiati tassi d'interesse, a partire dalla scadenza, pari a 8 punti percentuali al disopra del tasso di interesse di base, per un minimo del 10%. Ulteriori rivendicazioni non vengono intaccate.
8.5 Assegni e cambiali vengono accettati solamente previo specifico accordo. Le spese bancarie vengono conteggiate separatamente e devono essere saldate immediatamente senza deduzioni.
8.6 Un diritto di compensazione o di vincolo dell'acquirente sussiste solamente per crediti incontestati o legalmente validi.
9. Riserva di proprietà
9.1 Sussiste una riserva della proprietà della merce fornita; questa viene trasferita all'acquirente quando questo ha estinto ogni obbligo del legame commerciale, compresi eventuali saldi delle partite correnti o obblighi di saldo di cambiali o assegni.
9.2 La merce soggetta a riserva di proprietà deve essere immagazzinata separatamente dal resto della merce, trattata con cautela e mantenuta integra, deve essere contrassegnata come proprietà del venditore e assicurata per un valore equivalente a quello del valore a nuovo, a proprie spese, contro perdita o danni. La polizza assicurativa e un giustificativo del pagamento dei premi devono essere presentati al venditore. Rivendicazioni derivanti da rapporti assicurativi vengono cedute immediatamente dall'acquirente al venditore. Non appena la proprietà viene trasferita all'acquirente, termina la cessione.
9.3 La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà attraverso l'acquirente vengono costantemente eseguite per l'acquirente, senza obblighi per l'acquirente. In caso di mescolamento e collegamento con altra merce, l'acquirente acquisisce la comproprietà della nuova merce in proporzione al valore della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto agli altri materiali.
9.4 L'acquirente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà o la nuova merce, secondo le normali pratiche commerciali; questo cede tuttavia immediatamente al venditore tutti i crediti nella loro interezza, sollevati dalla rivendita o dal riutilizzo.
9.5 L'acquirente ha il diritto di recuperare i crediti ingenti nei confronti del venditore, nel caso in cui questo adempia ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai suoi ricavati.
9.6 Nel caso in cui l'acquirente non sia in grado di fare fronte ai suoi obblighi di pagamento, il venditore ha la possibilità di revocare la facoltà di rivendita e riutilizzo e di esigere che l'acquirente comunichi al venditore stesso i crediti ingenti e i relativi debitori, che inoltri tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti relativi e comunichi ai suoi debitori la cessione. Il ritiro della merce sottoposta a riserva di proprietà non coincide con una recessione dal contratto. Nel caso in cui l'acquirente dichiari la recessione, questo ha il diritto all'utilizzo discrezionale.
9.7 Un accesso di terzi alla merce sottoposta a riserva di proprietà deve essere comunicato immediatamente all'acquirente. I costi derivanti dall'impedimento di un accesso sono coperti dall'acquirente, ammesso che questi non possano essere recuperati da terzi.
9.8 Nel caso in cui il valore della cauzione sia superiore ai crediti dell'acquirente di oltre il 10%, su richiesta del venditore, questo rilascia la cauzione.
10. Responsabilità per danni
10.1 Eventuali difetti devono essere comunicati immediatamente e per iscritto al venditore, al più tardi 8 giorni in seguito al ricevimento della merce, in caso di difetti non direttamente visibili al più tardi 3 giorni in seguito al riscontro degli stessi. Nel caso in cui tali termini non venissero rispettati, il diritto a qualsiasi rivendicazione e i diritti derivanti dalla responsabilità per danni non sussistono più.
10.2 La violazione dei diritti di terzi rappresenta una carenza se tali diritti d'autore sussistano in Germania.
10.3 In presenza di reclami giustificati, il venditore sarà tenuto a consegnare merce sostitutiva o ad apportare i dovuti miglioramenti. In mancanza di tale adempimento a posteriori, o se questo venisse negato o ritardato, l'acquirente, in seguito al decorrere del termine stabilito, ha diritto a una riduzione del costo di fattura o, in caso di difetti maggiori, di recedere dal contratto e di pretendere un risarcimento danni ai sensi della cif. 11. I costi dell'adempimento a posteriori, derivanti dal trasferimento dell'oggetto in seguito alla consegna verso un luogo diverso rispetto alla sede commerciale del venditore, non verranno coperti.
10.4 Nel caso in cui il difetto sia determinato da un prodotto di una parte terza, il venditore ha il diritto di limitare la propria responsabilità alla cessione di rivendicazioni per difetti di fornitura e diritti relativi, i quali gli spettano nei confronti dei fornitori di tale prodotto di parte terza, fatta eccezione per il caso in cui il soddisfacimento di tale rivendicazione ceduta o diritto dovesse fallire o non potesse essere realizzato per ragioni diverse. In questo caso il venditore godrebbe nuovamente dei diritti di cui alla cif. 10.3.
10.5 Il termine di prescrizione è pari a 12 mesi a partire dal trasferimento del rischio, se il venditore non sia responsabile di lesioni fisiche, non compia una violazione dolosa o per negligenza grave dei suoi obblighi, non taccia intenzionalmente il difetto o se non abbia accettato una garanzia più estesa nel tempo o non sia previsto un termine più ampio.
11. Responsabilità generale
11.1 Rivendicazioni di risarcimento danni, indipendentemente dal loro genere, contro il venditore, sono escluse se esso, i suoi rappresentanti legali o agenti abbiano causato tali danni per negligenza. Tale esclusione di responsabilità non è valida in caso di lesioni alla persona e nemmeno nel caso della conclusione di una garanzia contrattuale o della violazione di un obbligo contrattuale fondamentale, la quale mette a rischio la realizzazione degli scopi del contratto. La responsabilità del venditore è perciò limitata alla portata della garanzia o alla violazione negligente di obblighi contrattuali fondamentali ai danni prevedibili e tipici del contratto. Rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per il prodotto non sono intaccate.
11.2 Le rivendicazioni per il risarcimento danni hanno un periodo di prescrizione pari a un anno, dopo che il venditore sia stato messo a conoscenza del danno e dopo che esso abbia raggiunto il suo obbligo di sostituzione o una negligenza semplice. Rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per lesioni alla persona o per danni non sono intaccate.
12. Luogo d'adempimento
Il luogo d'adempimento è Gutenburg / 79761 Waldshut-Tiengen.
13. Diritto applicabile, foro competente
13.1 1 Ha validità il diritto tedesco. La convenzione dell'ONU sui contratti di vendita internazionale di merci del 11.04.1980 è esclusa.
13.2 Il foro competente è Waldshut-Tiengen.